F.A.Q.

Domande e risposte più frequenti sulla proposta di legge Doppia Laurea.

Poiché è ancora in vigore un divieto di un regio decreto del 1933 (n. 1952) che all’art. 142 stabilisce che: “è vietata l’iscrizione contemporanea a diverse Università e a diversi Istituti d’istruzione superiore, a diverse Facoltà o Scuole della stessa Università o dello stesso Istituto e a diversi corsi di laurea o di diploma della stessa Facoltà o Scuola”.

L’articolo 3 della proposta di legge disciplina la materia del diritto allo studio e dispone che lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi corsi universitari beneficia degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio (cosiddetta borsa di studio) per una sola iscrizione, a scelta dello stesso studente, ma potrà avere un esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale (meglio note come tasse universitarie), in presenza dei requisiti previsti, per  entrambe le iscrizioni.

Decade il limite di frequenza  contemporanea frequenza di un corso di studi universitario ed un corso di perfezionamento di impegno inferiore a 1500 ore per complessivi 60 crediti. Lo studente dunque non dovrà più presentare, al momento dell’iscrizione, i piani di studio previsti dai due ordinamenti, per la verifica della compatibilità con la contestuale frequenza e con l’impegno richiesto per ciascun anno di corso. Non sarà dunque necessaria l’approvazione da parte dei competenti organi delle strutture didattiche.

Superare il divieto anacronistico della doppia iscrizione universitaria serve principalmente per adeguare la normativa italiana a quella europea e favorire la formazione interdisciplinare e di nuove figure professionali che rispondano maggiormente alle richieste del mercato del lavoro.

Sì, sarà possibile iscriversi a due corsi di laurea della stessa facoltà. Non è consentita l’iscrizione contemporanea allo stesso corso di laurea, di laurea magistrale o di master presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.

Fermo restando l’obbligo di possesso dei titoli di studio richiesti dall’ordinamento per l’iscrizione ad ogni singolo corso di studi, è consentita l’iscrizione contemporanea a: 

  • due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale;
  • un corso di laurea o di laurea magistrale e ad un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica;
  • un corso di dottorato di ricerca o di master e ad un corso di specializzazione medica.

Le suddette iscrizioni contemporanee sono consentite presso istituzioni italiane, ovvero italiane ed estere

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